PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, G, N ed E allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007.
      2. In conseguenza dell'aumento operato sugli importi relativi alla tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo, l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi ai sensi dell'articolo 38, commi quarto e quinto, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è aumentato del 20 per cento.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 162.224.636 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.